Autorizzazione di sostanze e prodotti per il BIO
Autorizzazione di sostanze e prodotti per il BIO
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
I prodotti e le sostanze che possono essere utilizzate nella produzione biologica definite dal Regolamento (UE) 2021/1165 riguardano:
- sostanze attive in prodotti fitosanitari;
- concimi, ammendanti e nutrienti;
- materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;
- additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione;
- additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
- ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;
- coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito;
- prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino.
Il Regolamento (UE) 2021/1165 abroga il Regolamento (CE) n. 889/2008, ciò nonostante i sui allegati VII e IX continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, descrive la procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2021 e viene applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per i prodotti per la pulizia e la disinfezione e gli ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, le disposizioni vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2024.
ALLEGATI: