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Le regole della Dichiarazione di giacenza per la campagna 2020/2021

Le regole della Dichiarazione di giacenza per la campagna 2020/2021

Con nota n. 53080 del 27 luglio 2021, AGEA Coordinamento ha diramato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2020/2021.

Per memoria, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, sono obbligati a dichiarare ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio; i quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario. È possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea da domenica 1° agosto p.v. e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 settembre p.v.

Si ricorda che la rettifica delle dichiarazioni è consentita esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

La dichiarazione può essere presentata ad Agea con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo oppure utilizzando direttamente i dati presenti nel registro dematerializzato di cantina per le aziende che hanno effettuato la chiusura telematica del registro stesso secondo la modalità on line o web-service.

Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune). Nella dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio, pertanto, prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l’apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate ricorrendo al ravvedimento operoso o nei casi di diffida da parte dell’Organismo di controllo.

Si riportano di seguito alcune precisazioni: 

  1. Le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio;
  2. Le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati;
  3. Nelle caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto;
  4. I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto imbottigliamento od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente al “commercio”;
  5. Nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;
  6. I vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di magazzino all’ingrosso, da non confondersi con quella di deposito all’ingrosso di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico;
  7. Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. A tal proposito, qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune.

 

Fonte: federvini.it